ISTRUTTORI SPORTIVI: è obbligatorio avere un diploma?
08-04-2019 15:38 - News Generiche
Questo articolo prende spunto dall’ormai quotidiana domanda che ci viene rivolta in merito all’obbligatorietà da parte di istruttori, allenatori e maestri di disciplina di possedere una diploma per lo svolgimento della propria mansione.
Per questo siamo a precisare che la normativa italiana prevede in maniera precisa che ognuno di questi soggetti debba avere una certificazione rilasciata da:
2. Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
3. Enti di Promozione Sportiva Nazionali riconosciuti dal C.O.N.I.;
4. Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie;
5. Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professionali e/o di Categoria, Accademia di Danza, ecc).
Le certificazioni devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti di promozione sportiva nazionali preposti o dalle federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e NON IN MODO INDIRETTO.
A ciò si affiancano le competenze attribuite alle Regioni affidate dalla legge 549/95, art.2, comma 46, lettera b; legge 59/97, art. 7; Dlg 31/03/98 n. 112; fino ad arrivare alle recenti modifiche dell’art. 117 della Costituzione, per cui, allo stato attuale, la materia dello sport è “a legislazione concorrente” tra Stato e Regioni.
1. I corsi e le attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina.
2. L’istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l’educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127), oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. L’istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP [omissis].
Titolo per accedere ai compensi di natura sportiva
Da chiarire inoltre che il compenso ex art. 37 L. 342/2000 può essere utilizzato anche per le seguenti mansioni: tecnico, allenatore, collaboratore amministrativo-gestionale, addetto ad attività complementari allo sport praticato.
Va da sé che alcune attività potrebbero essere svolte da persone senza un particolare e specifico titolo di studio abilitativo (un accompagnatore degli atleti, ad esempio).